BREVETTO


Generalità

Il brevetto è generalmente definito come un documento, rilasciato da parte di un’autorità competente, attestante il diritto di sfruttare in regime di esclusiva, nell’ambito di un certo stato, e per un periodo di tempo determinato, i risultati di un’attività inventiva.

Citando direttamente dal Codice della Proprietà Industriale “I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato”. In pratica conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'oggetto brevettato. Il brevetto stesso può essere ceduto o concesso in licenza.

La procedura di brevettazione prevede nella sua fase iniziale il deposito di una domanda di brevetto composta essenzialmente di un riassunto, una descrizione dettagliata del trovato (corredata di solito da disegni esplicativi) e dalle rivendicazioni, che, vero cuore della domanda, delimitano, sempre più rigorosamente in tutti i paesi del mondo, l’ambito di protezione del brevetto.

Per essere brevettabile un trovato deve possedere pochi requisiti fondamentali:

  • Novità – l’invenzione non deve essere compresa nello “stato della tecnica”, non deve cioè essere stata resa accessibile al pubblico (sotto forma di pubblicazioni, esposizioni in fiera, vendite,…) prima della data di deposito della domanda di brevetto e, ovviamente,non deve essere stata oggetto di altre domande di brevetto che abbiano data di deposito anteriore;
  • Attività inventiva – l’invenzione non deve risultare come conseguenza diretta dello stato della tecnica per una persona esperta del settore;
  • Industrialità – l’oggetto dell’invenzione deve poter essere fabbricato o utilizzato in un industria di qualunque genere;
  • Liceità – l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

In generale, non possono costituire oggetto di brevetto le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, principi o metodi per le attività intellettuali, i programmi per elaboratori, le presentazioni di informazioni, considerati in quanto tali.

Brevetto per invenzione industriale

Il brevetto per invenzione industriale è la forma più importante e completa di protezione che può essere riconosciuta ad una innovazione tecnologica. La durata della protezione è, infatti, la più estesa (20 anni in quasi tutti i paesi del mondo) e consente inoltre di proteggere nel modo più completo il principio fondamentale sul quale si basa l’invenzione. Si parla di brevetto per invenzione quando ci si trova di fronte alla soluzione ad un problema tecnico completamente nuova, cioè non prevista, nemmeno come suggerimento, nello stato della tecnica.

Il deposito di una domanda di brevetto può essere effettuato in Italia presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) a Roma,oppure presso uno degli uffici periferici (UPICA) presenti presso tutte le camere di commercio provinciali.

In Italia non è previsto un esame di merito della domanda, mentre dal 1 Luglio 2008 è stata introdotta la ricerca di anteriorità, eseguita dalla Divisione di ricerca dell'Ufficio Brevetti Europeo senza costi aggiuntivi per il richidente. Appurata la correttezza formale della domanda l'UIBM concederà il brevetto accompagnato dal rapporto di ricerca.

La protezione all’estero

IL BREVETTO EUROPEO

L’interesse a tutelare la propria invenzione in un certo numero di stati europei, nonché la presenza di un esame preventivo, possono far propendere per la presentazione di una domanda di brevetto europeo, che può essere effettuata presso l’EPO (European Patent Office), con sede a Monaco di Baviera.

La procedura presso l'EPO non rilascia un vero e proprio brevetto, ma permette piuttosto un'unica procedura di concessione che in seguito al superamento di un singolo esame consente l’ottenimento di una serie di brevetti nazionali validi nei corrispondenti stati europei (quindi anche in Italia).

Gli stati attualmente aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo sono:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica ceca, Repubblica di Macedonia, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Liechtenstein, Turchia e Ungheria (Contracting States).

Può essere richiesto il brevetto europeo anche in Albania, Bosnia Erzegovina e Serbia (extension states).

LA PROCEDURA PCT

Una diversa procedura per la presentazione di una domanda di brevetto internazionale è quella prevista dal Patent Cohoperation Threaty (PCT) al quale aderiscono più di 140 Stati nel mondo. Si tratta di una procedura di deposito centralizzata che, in seguito ad una ricerca di anteriorità e, a richiesta, di un esame preventivo, basandosi sul principio di priorità sancito dal trattato di Madrid, consente di posticipare di 30 mesi rispetto alla data di primo deposito la scelta (e quindi le relative spese) dei paesi nei quali si vuole estendere il brevetto.

Modello di utilità

Nel caso in cui l’inventore prenda spunto da un trovato preesistente, e quindi l’invenzione si basi su uno stesso principio di fondo, ma intervenga comunque una certa attività inventiva, si può parlare di modello di utilità. Un miglioramento ad un macchinario, non sostanziale, ma che comunque ne aumenti per esempio la produttività, o l’affidabilità, può essere oggetto di deposito come modello di utilità.

Il modello di utilità ha una durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.

 

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