MARCHIO D’IMPRESA


Marchio italiano

Il marchio, come segno distintivo, serve a contraddistinguere l’impresa o l’ente, ovvero il proprio prodotto, o i propri servizi, dall’impresa o ente, o dai prodotti, e/o dai servizi della concorrenza.

Il marchio non solo indica la provenienza del prodotto, in modo che l’utente possa facilmente risalire alla sua fonte produttiva, ma offre anche una garanzia di qualità in quanto dalla provenienza da un certo produttore si può dedurre il rispetto di certi standard qualitativi. Il marchio registrato consente inoltre di migliorare l’avviamento dell’impresa o di consolidare e mantenere la posizione di mercato acquisita.

Possono essere registrate come marchiparole (compresi i nomi di persone), lettere, cifre, disegni, suoni, forma del prodotto o della sua confezione, combinazioni di colori o tonalità cromatiche e nel caso del marchio comunitario, sotto certe limitazioni, odori.

I requisiti che un marchio deve possedere sono:

novità – tale requisito necessario viene meno nel caso di segni divenuti di uso comune nel commercio; segni identici o simili a quelli di prodotti o servizi di altri, o nomi di altre ditte se questi ultimi sono noti e si può creare confusione; segni identici o simili a marchi precedentemente registrati per la stessa classe di prodotti o per classi affini o comunque nei casi in cui si possa generare confusione con il marchio preesistente;

capacità distintiva - I segni per essere registrabili devono avere caratteristiche originali che rendono il marchio distinguibile. Non sono, quindi, registrabili le denominazioni generiche relative per esempio a: specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, periodo di fabbricazione. Possono essere registrati però se hanno assunto capacità distintiva in funzione della notorietà acquisita;

liceità - Non possono essere registrati segni contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume, né segni atti ad ingannare (sull’origine, la provenienza…) né segni che ledono un diritto altrui.

Sebbene con la ratifica del Protocollo di Madrid l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) effettui un esame sostanziale, oltre che formale delle nuove domande, risulta comunque fondamentale eseguire, in via preliminare, ricerche di anteriorità per verificare l’effettiva validità di un marchio.

Contestualmente alla registrazione presso l’UIBM o i suoi uffici periferici (UPICA) è necessario definire le classi merceologiche di classificazione dei prodotti o servizi per le quali si desidera estendere la tutela del marchio.

La durata della protezione conferita al marchio è, in Italia, di 10 anni dalla data di deposito. La protezione può, in seguito, essere rinnovata per ulteriori periodi di 10 anni, senza limiti temporali.

Marchio internazionale

Il sistema del Marchio internazionale consente l’utilizzo di una procedura unificata per l’estensione all’estero di un marchio precedentemente depositato in Italia. Gli stati nei quali può essere richiesta l’estensione sono quelli che hanno aderito all’Accordo e Protocollo di Madrid, e sono al Giugno 2005 oltre 70 Stati.

È riconosciuto un periodo di priorità di 6 mesi successivi alla data di deposito del marchio in Italia, durante i quali l’impresa può valutare in quali stati sia conveniente estendere la tutela del proprio marchio.

Il marchio internazionale ha anch’esso una durata di 10 anni e la protezione può essere rinnovata senza limiti temporali.

Marchio Comunitario

L'istituzione del marchio comunitario, per molti versi complementare al marchio internazionale, ha consentito, tramite un’unica domanda da presentarsi presso l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno, con sede ad Alicante), di richiedere la tutela del marchio in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Non è possibile richiedere la protezione solo per alcuni degli Stati perché il marchio è, di fatto, unico.

La domanda per marchio comunitario non deve necessariamente essere basata su un precedente deposito nazionale.

Anche il marchio comunitario ha una durata di 10 anni dalla data di deposito ed è, in seguito, rinnovabile per ulteriori periodi di 10 anni, senza limiti temporali.




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