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Introduzione della ricerca di anteriorità per i brevetti nazionali.

 

Come previsto dal Codice della Proprietà industriale all’art. 170 è stata introdotta tramite decreto ministeriale la ricerca di anteriorità per verificare il requisito della novità delle nuove domande italiane rispetto a brevetti e domande aventi data anteriore.

La ricerca riguarda tutte le domande depositate dal 1 luglio 2008 per le quali non è rivendicata priorità (e per le quali l’UIBM non riconosca palesemente evidente la mancanza dei requisiti di validità in base alle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio) e l’autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità è l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

Entro 5 mesi dal deposito l’UIBM è tenuto a trasmettere la documentazione all’EPO che redige il rapporto di ricerca e le opinione scritte. Entro 9 mesi dal deposito l’UIBM deve mettere a disposizione del depositante il rapporto di ricerca e le opinioni scritte redatte dall’EPO.

Unici oneri aggiuntivi per il depositante sono una tassa aggiuntiva di 45€ per ogni rivendicazione oltre la decima e la trasmissione all’UIBM di copia in lingua inglese delle rivendicazioni o, alternativamente, il pagamento di una tassa di 200€ per avere le rivendicazioni tradotte in inglese direttamente dall’Ufficio.

Per contro, sono considerevoli i vantaggi per il depositante. Dal punto di vista economico un primo vantaggio si avrà al momento in cui il richiedente italiano decidesse di presentare una domanda di brevetto europeo, direttamente o tramite la procedura internazionale. In tal caso la tassa di ricerca (circa 1600€) verrebbe rimborsata dall’EPO al richiedente a condizione che la domanda presentata sia sostanzialmente la stessa della domanda italiana già fatta oggetto della ricerca di novità. Ulteriore rilevante vantaggio di natura economica deriva dalla possibilità di ricevere una prima valutazione sulla validità della propria domanda prima di dover procedere a tutelare la stessa a livello internazionale facendo valere il diritto di priorità. Sarà possibile quindi valutare l’opportunità di estendere la domanda all’estero, comportante un investimento economico certamente più gravoso rispetto a quello del deposito in Italia, sulla base anche del rapporto di ricerca e dell’opinione scritta emessi dall’EPO. Al di là degli aspetti economici, inoltre, è importante sottolineare come l’introduzione di questa nuova procedura rafforzerà la validità della privativa italiana e, secondo l’intenzione del legislatore, la convenienza alla protezione delle innovazioni da parte di soggetti ed imprese italiani. .

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